Con il presente comunicato, di "Iustitia in Veritate", si dà la notizia che non avremmo voluto dare: quella dell'archiviazione del procedimento penale contro la mostra blasfema di Carpi, da parte del G.I.P. di Modena. Archiviazione davvero incomprensibile se l'avvocato Francesco Fontana, presente al processo in difesa dei fedeli, e autore del comunicato stesso, considera le motivazioni addotte, come piuttosto lacunose oltre che, ambigue e scandalosamente omissive...
Pur tuttavia vogliamo ancora sperare. Chissà che non possa essere chiamata in causa qualche autorità competente del Vaticano, come già accaduto, a valutare la correttezza della condotta del sacerdote e del Vescovo coinvolti nel pasticciaccio brutto della Chiesa di sant'Ignazio, in Carpi,?! Staremo a vedere! Intanto buona lettura - si fa per dire - e...a voi i commenti
§§§
Non solo una vittoria di Pirro
Il 29 marzo 2025, due settimane dopo rispetto a quanto preannunciato, è stata notificata l’ordinanza ex art. 409 c.p.p. con cui il GIP di Modena ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nato dagli esposti contro la mostra blasfema di Carpi, in cui erano indagati l’artista, i curatori e il vescovo della diocesi Mons. Erio Castellucci.
Contrariamente a ciò che il ritardo poteva far supporre, in altre parole un approfondimento di tutte le ipotesi di reato evidenziate negli esposti e nella memoria depositata, a una prima lettura del provvedimento colpisce e pone ampi interrogativi la grave mancanza della sua motivazione.
Iustitia in Veritate, presente nel processo a difesa dei fedeli, offre alcuni spunti di riflessione a beneficio della reale portata di ciò che i difensori degli indagati hanno proditoriamente dichiarato cantando vittoria.
Tra i cardini fondamentali del nostro ordinamento giuridico, l’art. 111 c. 6 della Costituzioni stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, e l’osservanza di tale principio è prevista a pena di nullità in quanto la precisa ed esaustiva motivazione è diretta a garantire la razionalità nella conoscenza giudiziale e nel processo, unitamente al diritto delle parti alla valutazione completa delle prove.
In ossequio a tale esigenza, pertanto, il codice di procedura penale all’art. 125 comma 3 statuisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - come l’ordinanza in questione - a garanzia del corretto svolgimento dell’iter procedimentale che porta alla conclusione di un ragionamento probatorio legittimo. La decisione del giudice deve essere quindi adottata non solo nel rispetto della legalità, ma rispondere anche ai postulati della logica.
Non è ammissibile cioè che un giudice motivi il provvedimento semplicemente appellandosi al ” libero convincimento” – pur rimanendo anche questo un principio fondamentale –, perché devono essere spiegate in modo preciso e consequenziale tutte le motivazioni sottese alla decisione. Al contrario, costituendo parte essenziale e indispensabile in una qualsiasi decisione giurisdizionale, trattandosi di conclusione di un ragionamento, la motivazione è prevista a pena di nullità dello stesso provvedimento.
Nel caso dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Modena, ci troviamo di fronte ad un provvedimento totalmente omissivo di parecchi punti sollevati nell’opposizione alla richiesta di archiviazione.
La decisione che fa esultare i sostenitori della bontà della blasfemia oggettiva perpetratasi a Carpi, è lacunosa, con motivazione carente, insufficiente o assente su vari aspetti sui quali il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.
E infatti, nulla il Giudice esprime sul palese plagio delle cd opere esposte, omette di pronunciarsi anche sulla palese truffa a danno di tutti, e sorvola bellamente, sminuendone così la gravità, sulla questione sollevata a causa delle evidenti raffigurazioni oscene fruibili anche da minorenni, per cui era intervenuta direttamente la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, e sull’oggettivo vilipendio che non può certo essere visto negli occhi dei fedeli scandalizzati che hanno reagito.
Perché tali omissioni, in violazione dei dettami di cui agli artt. 111 della Costituzione e 125 c.p.p.?
Senza nulla togliere al principio del libero convincimento del giudice, tali palesi vuoti nella parte motiva del provvedimento in questione, lungi dal far cantare vittoria – che comunque sarebbe come quella di Pirro per l’appunto - lasciano un pesante dubbio sulle effettive intenzioni delle stesse, con una decisione evidentemente redatta tanto frettolosamente quanto lacunosamente.
Forse che su alcune questioni è vietato pronunciarsi? Forse che la blasfemia oggettiva rinvenibile in qualcosa che offende la religione cattolica va valutate solo se vi era intenzione di offendere nelle intenzioni di chi doveva vigilare e non l’ha fatto? O in chi doveva controllare l’effettiva originalità delle opere che hanno comunque turlupinato i visitatori nella loro scopiazzatura di opere altrui?
Perché lo scandalo può essere solo negli occhi di chi guarda e non nella volontà di chi voleva provocare, e lo ha saputo fare, come la stessa ordinanza riconosce?
Allo Stato – e ai suoi organi giurisdizionali - non è stato chiesto di giudicare le distinzioni tra le diverse visioni cattoliche della fede, ma di valutare tutti gli aspetti di reato – non solo alcuni - di una mostra blasfema che ha oggettivamente vilipeso, e le azioni e decisioni di chi ha avallato tale scempio provocatorio, che peraltro è stato riconosciuto.
Il pastore di quella diocesi farà bene a non cullarsi troppo nell’illusione di un’assoluzione, per tacitare la coscienza e sentirsi a posto come dopo una vittoria di Pirro.
Nessuno ha vinto, tanto meno il suo ruolo; di sicuro ha perso la verità dei fatti, che però rimane e non può essere censurata da un provvedimento giudiziario scandalosamente omissivo, lacunoso e ambiguo.
Avv. Francesco Fontana, Presidente di Iustitia in Veritate
Milano, 31 marzo 2025.
Santa Balbina
Iustitia in Veritate - Via Crema 15 – 20135 Milano – c/o Studio Legale Avv. Francesco Fontana
Tel. +39 02 87166419 - e-mail: iustitiainveritate@gmail.com - web: www.iustitiainveritate.org - C.F. 97870800154
***
Nessun commento:
Posta un commento